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Sez. 5 - , Sentenza n. 22747 del 12/09/2019 (Rv. 655072 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Dazi all’importazione - Merce oggetto di dichiarazione fittizia - Responsabilità solidale per introduzione irregolare di merci ex art. 202 del codice doganale comunitario - Configurabilità - Soggetto debitore - Individuazione - Partecipazione indiretta ed intermediazione - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655072-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

In tema di dazi all'importazione, ai sensi dell'art. 202, comma 3, del codice doganale comunitario di cui al reg. CEE n. 2913 del 1992 è configurabile la responsabilità dell'importatore per introduzione irregolare di merce anche se questa sia stata oggetto di una dichiarazione fittizia meramente strumentale, come tale equiparabile ad una "non dichiarazione", dovendosi considerare debitore dell'obbligazione doganale colui che: a) pur senza concorrere direttamente all'introduzione, vi abbia partecipato, prendendo in qualsiasi modo parte ad essa od essendo coinvolto in atti collegati alla medesima (come nel caso dell'intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci introdotte irregolarmente); b) aveva o doveva, secondo ragione, avere conoscenza dell'esistenza di una o più irregolarità, in considerazione dei propri obblighi contrattuali e del periodo di svolgimento delle proprie prestazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità solidale di un dipendente, avente la qualifica di collaboratore del l.r. di una società di spedizioni, ribadendo che la mancanza di capacità decisionali e di controllo non è di per sé sufficiente a escludere una partecipazione, anche indiretta, all'introduzione irregolare della merce).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 202 com. 3, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., Legge 25/07/2000 num. 213 art. 2 com. 6, Legge 25/07/2000 num. 213 art. 2 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)