Sez. 6, Sentenza n. 9075 del 15/02/2006 Ud. (dep. 15/03/2006) Rv. 233490 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Minoranza linguistica riconosciuta - Mancata traduzione degli atti processuali - Nullità a regime intermedio - Sanatoria a seguito di impugnazione che ne censuri il contenuto - Sussistenza.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
La nullità prevista dall'art. 109, comma terzo, cod. proc. pen., per il caso di inosservanza dell'obbligo di traduzione, ai sensi del precedente comma secondo, degli atti del procedimento indirizzati a soggetto appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, è di carattere intermedio ed è pertanto sanabile, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., per effetto della proposizione di un'impugnazione nella quale, censurandosi il contenuto dei suddetti atti, si dimostri di averne ben compreso il contenuto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)