Sez. 1, Sentenza n. 2256 del 07/07/1972 (Rv. 359575 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE - NOZIONE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - VIOLAZIONE - DOLO PROCESSUALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE - NOZIONE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - VIOLAZIONE - DOLO PROCESSUALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Il dolo processuale, previsto come motivo di revocazione dall'art 395 n 1 cod proc civ, deve consistere in un artificio subbiettivamente ed obiettivamente idoneo a paralizzare, o a sviare, la difesa dell'avversario, e ad impedire al giudice l'accertamento della verita. Il comportamento processuale di una delle parti, anche se censurabile sotto il profilo della violazione dei doveri di lealta e di probita imposti dall'art 88 cod proc civ, puo essere assunto nel concetto di dolo processuale revocatorio soltanto se si sia risolto in un'attivita positiva soggettivamente ed oggettivamente diretta al fine suindicato, e non sia consentita in una omissione di attivita processuale la quale trovi giustificazione nel principio nemo tenetur edere contra se. Il silenzio su fatti sfavorevoli alla parte interessata, la mancata produzione, o la mancata menzione di un documento favorevole all'altra parte, il fatto di giovarsi di una situazione di minorata difesa, in cui l'altra parte possa trovarsi per cause non imputabili ad un fatto positivo dell'avversario, non possono, quindi, integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio. (V 2021'71, mass n 352664; 3775'69, mass n 344060).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)