Sez. 1, Sentenza n. 10240 del 05/09/1992 (Rv. 478646 - 01)
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Forma | Per arbitrato irrituale - Scrittura e pena di nullità - Limiti - Approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Rinvio per il procedimento ad un regolamento non contenuto nel contratto ma approntato da terzi - Irrilevanza - Conseguenze.
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Forma
Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale devono essere redatti per iscritto a pena di nullità solo se relativi a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam", mentre, se relativi ad altri rapporti, necessitano soltanto di prova per iscritto, secondo le regole di cui all'art. 1967 cod. civ., escludendosi, peraltro, che la detta clausola rientri fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., non avendo contenuto derogativo della competenza del giudice ordinario, a differenza di quella per arbitrato rituale, anche nel caso in cui la disciplina del procedimento arbitrale sia stabilita con rinvio ad un regolamento non contenuto nel contratto, ma approntato da terzi e da intendere recepito nel contratto stesso in forza di tale rinvio, con conseguente onere di entrambe le parti di informarsene e di acquisirne conoscenza, equivalendo siffatta recezione alla materiale trascrizione nel documento e ad essa estendendosi la sottoscrizione dei contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1967, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)