Sez. 1, Ordinanza n. 13316 del 31/05/2010 (Rv. 613613 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Conflitto positivo di competenza tra tribunali fallimentari - Risoluzione - Effetti - Primo fallimento dichiarato da tribunale incompetente - Caducazione - Esclusione - Prosecuzione del procedimento davanti al giudice competente - Necessità - Fondamento - Unitarietà del procedimento fallimentare - Configurabilità - Applicabilità nel regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
La risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti il tribunale ritenuto competente presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9-bis della legge fall. (introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9 bis, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)