Sez. 1, Sentenza n. 2276 del 16/02/2001 (Rv. 543896 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | "Translatio iudicii" ex art. 50 cod. proc. civ. - Prosecuzione del giudizio o instaurazione di uno nuovo davanti al giudice dichiarato competente - Accertamento - Criteri.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Per la "translatio iudicii" prevista dall'art. 50 cod. proc. civ., al fine di stabilire se dinanzi al giudice dichiarato competente sia proseguito il processo originario o ne sia stato instaurato uno nuovo, occorre accertare se il giudizio sia stato riassunto nei termini previsti da detta disposizione e se contenga i requisiti previsti dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., fra i quali il richiamo dell'atto introduttivo del precedente giudizio e l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)