Sez. 3, Sentenza n. 8752 del 25/10/1994 (Rv. 488234 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | "Translatio judicii" ex art. 50 cod. proc. civ. - Prosecuzione del giudizio o instaurazione di uno nuovo davanti al giudice dichiarato competente - Accertamento - Criteri.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Per la "translatio judicii" prevista dall'art. 50 cod. proc. civ., alfine di stabilire se dinanzi al giudice dichiarato competente sia proseguito il processo originario o ne sia stato instaurato uno nuovo, si deve accertare se l'adozione sia avvenuta (o meno) mediante idoneo atto riassuntivo i cui elementi essenziali ed individualizzanti sono il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il processo già iniziato attraverso il ricongiungimento delle due fasi in uno stesso ed unico processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)