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Sez. 3, Sentenza n. 8786 del 30/05/2003 (Rv. 563803 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Decorrenza dell'annata agraria - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563803-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO

Quando la lettera della legge consente due interpretazioni, deve essere preferita quella che, da un lato, è conforme alla "ratio" della legge, e, dall'altro, non si pone in contrasto con altre disposizioni del medesimo testo normativo. Pertanto, in tema di contratti agrari, l'apparente contrasto tra l'art. 39 della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo il quale l'annata agraria ha inizio l'11 novembre di ogni anno, e l'art. 2 della legge medesima, alla stregua del quale i termini in anno si computano dall'entrata in vigore della legge, e cioè dal 6 maggio, va risolto privilegiando la disposizione di cui all'art. 39: diversamente, infatti, si dovrebbe pervenire alla inammissibile conclusione che il legislatore, proprio con la legge destinata ad unificare i termini di decorrenza delle annate agrarie, abbia voluto introdurre due distinti "dies a quibus".

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)