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Sez. 2, Sentenza n. 20873 del 27/10/2005 (Rv. 584794 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni dei limiti di velocità - Accertamento a mezzo apparecchiature elettroniche - Contestazione immediata - Impossibilità - Modalità organizzative del servizio - Sindacato del giudice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a mancata intimazione dell'alt a mezzo di uso del fischietto.
Stato
decisa il 2005-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584794-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada a mezzo apparecchiature elettroniche, la contestazione immediata deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, mentre può essere legittimamente differita in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi; in tal caso l'indicazione, nel verbale di contestazione notificato, di una delle ragioni fra quelle previste dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che al riguardo il giudice possa sindacare le scelte organizzative dell'amministrazione. (Nella specie, in applicazione del succitato principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima la contestazione differita dell'infrazione dei limiti di velocità rilevati dall'apparecchiatura elettronica modello Autovelox, sul rilievo che i verbalizzanti avrebbero potuto intimare l'arresto del veicolo con gesti normali o l'uso del fischietto).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)