Sez. 2, Sentenza n. 3198 del 11/02/2008 (Rv. 601701 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada - Utilizzazione di apparecchiatura "autovelox" - Modalità - Contestazione non immediata - Legittimità - Obbligo di motivazione - Necessità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, è legittima la contestazione non immediata dell'infrazione anche quando, nell'organizzazione del servizio di rilevazione degli illeciti, sia utilizzata una apparecchiatura "autovelox" che consenta l'accertamento dell'infrazione al momento del transito del veicolo, e ciò persino nell'ipotesi in cui, essendo previsto l'impiego di una seconda pattuglia, questa non sia in grado di procedere alla contestazione immediata perchè impegnata in altra contestazione; tuttavia l'amministrazione deve fornire la prova di non avere potuto procedere alla contestazione immediata dell'infrazione (nella fattispecie, relativa al superamento del limite di velocità per 27 km/h., rilevato dai vigili urbani a mezzo di "autovelox", il tribunale aveva annullato il verbale secondo cui non era stata possibile la contestazione immediata causa la velocità del veicolo e la S.C. ha ritenuto legittima la decisione non avendo il comune fornito la prova di tale assunto, considerato anche che trattandosi di rettilineo quel veicolo era ben visibile e poteva essere fermato).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 205, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)