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Sez. 3, Sentenza n. 1754 del 28/01/2005 (Rv. 580075 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurato - Indennizzo - Termine annuale di prescrizione - Danno - Quantificazione a mezzo perizia contrattuale - Domanda di annullamento della perizia - Proposizione - Rilevanza ai fini della prescrizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580075-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

In tema d'assicurazione contro i danni, la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità è di un anno, senza che possa al riguardo assumere rilievo la circostanza che risulti eventualmente proposta domanda d'annullamento dell'espletata perizia contrattuale, non essendo alle parti date di incidere sulla detta disciplina prescrizionale (nemmeno) mediante il collegamento di quest'ultima domanda con quella d'indennizzo (Principio dalla Corte Cass. affermato nel rigettare il motivo di ricorso proposto deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 1370, 1349 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., nonchè lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, <<per avere la corte del merito applicato nella specie il termine prescrizionale di cui all'art. 1952 cod. civ. invece di quello previsto dall'art. 1442 stesso codice, ancorchè fosse stata proposta domanda d'annullamento della perizia contrattuale e, condizionatamente, quella di pagamento dell'indennizzo ed ancorchè le parti del rapporto assicurativo "avessero consentito sull'an debeatur e, cioè sulla validità ed efficacia del contratto d'assicurazione e sulla risarcibilità del danno">> subito dall'assicurato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)