Sez. 1, Sentenza n. 13921 del 02/03/2010 Ud. (dep. 13/04/2010) Rv. 246658 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Provocazione "per accumulo" - Riconoscimento - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE
Anche ai fini della ricorrenza dell'attenuante della provocazione cosiddetta "per accumulo" si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione e in occasione di un ultimo episodio pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, non potendosi mai riconoscere la circostanza, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)