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Sez. 1, Sentenza n. 9842 del 11/11/1996 (Rv. 500469 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Occupazione appropriativa a seguito di irreversibile trasformazione del suolo successiva alla scadenza dell'occupazione legittima - Attività di trasformazione compiuta da una U.S.L. delegata dal comune alla realizzazione dell'opera - Responsabilità della U.S.L. - Sussistenza - Concorrente responsabilità del comune per omesso controllo dell'attività della U.S.L. delegata o per omesso impulso del provvedimento espropriativo - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500469-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

Con riguardo ad azione di risarcimento del danno da occupazione appropriativa di un terreno utilizzato per la costruzione di un ospedale, a seguito di irreversibile trasformazione del suolo verificatasi successivamente alla scadenza dell'occupazione legittima, sussiste la responsabilità della U.S.L., qualora questa sia stata delegata alla realizzazione dell'opera e vi abbia provveduto, conferendo i relativi appalti alle imprese costruttrici, pur dopo che, per la mancata tempestiva emissione di un decreto di esproprio, quell'attività non avrebbe più potuto essere legittimamente espletata; così come sussiste la concorrente responsabilità del Comune, che abbia delegato alla U.S.L. il compimento dell'indicata opera, per aver omesso il controllo sulla legittimità dell'operato dell'ente delegato, lasciando scadere il termine di occupazione legittima del fondo senza promuovere o sollecitare un tempestivo provvedimento di espropriazione e consentendo che l'U.S.L. procedesse all'edificazione dell'ospedale anche dopo la scadenza di detto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)