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Sez. 1, Sentenza n. 3018 del 12/03/1992 (Rv. 476219 - 01)

Enti pubblici - Soppressione ed estinzione | Regione Sicilia - Ente ospedaliero - Soppressione - Obbligazione risarcitoria per l'occupazione appropriativa di terreno altrui e proprietà dell'immobile realizzatovi per i fini dell'assistenza sanitaria - Trasferimento di entrambe al Comune territorialmente competente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476219-01

Enti pubblici - Soppressione ed estinzione

L'obbligazione risarcitoria di un ente ospedaliero per effetto di occupazione appropriativa di un terreno altrui, finalizzata alla costruzione di un immobile poi effettivamente utilizzato per l'erogazione dell'assistenza sanitaria, si trasferisce, unitamente all'immobile, al Comune territorialmente competente, a seguito della soppressione dell'ente suddetto, ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; e ciò anche nel territorio della Regione Sicilia, non ostandovi alcuna disposizione della legge regionale 18 aprile 1981 n. 69, in forza della quale passività del genere suddetto gravano non già sulle U.S.L. bensì, come per la legge statale, sul Comune cui sono stati trasferiti i rapporti già facenti capo al soppresso ente ospedaliero e connessi a tutte, indistintamente, le attività direttamente o indirettamente strumentali allo svolgimento del servizio di assistenza sanitaria.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 69 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)