Sez. 3, Sentenza n. 22401 del 19/10/2006 (Rv. 593090 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Cause inscindibili - Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruttoria ex art. 186 - Quater cod. proc. civ. - Rinunzia alla sentenza ritualmente effettuata da una sola delle parti - Ammissibilità - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
Nell'ipotesi di cause inscindibili (nella specie, in materia di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale), qualora il giudice abbia adottato l'ordinanza anticipatoria di condanna per il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ, nei confronti di tutti i convenuti, la rinuncia alla sentenza ritualmente effettuata anche da uno solo di essi deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile per tutti gli intimati, anche qualora gli altri convenuti siano rimasti contumaci, rilevando a tal fine la finalità acceleratoria del processo, l'esigenza di unitaria trattazione delle cause inscindibili e l'inammissabile limitazione della facoltà di contrastare l'esecuzione dell'ordinanza, per le parti che vogliano rinunciare alla sentenza per proporre appello avverso l'ordinanza trasformata in sentenza, con contestuale richiesta di inibitoria ex art. 283 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)