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Sez. 3, Sentenza n. 119 del 07/01/1983 (Rv. 424917 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - FATTISPECIE IN TEMA DI DOMANDA DI RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI COLONIA PARZIARIA RESPINTA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, E DI SUCCESSIVO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI NEL QUALE VENGA RIPROPOSTA ISTANZA RISARCITORIA SULLA BASE DELLO STESSO INADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1983-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424917-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - FATTISPECIE IN TEMA DI DOMANDA DI RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI COLONIA PARZIARIA RESPINTA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, E DI SUCCESSIVO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI NEL QUALE VENGA RIPROPOSTA ISTANZA RISARCITORIA SULLA BASE DELLO STESSO INADEMPIMENTO.*

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo rapporto o negozio giuridico e uno di essi sia stato deciso con sentenza passata in giudicato, la risoluzione di una questione, di fatto o di diritto, che costituisca la premessa di tale decisione, preclude il riesame nell'altro processo dello stesso punto giĆ  accertato e risolto, anche quando se ne vogliano far derivare conseguenze diverse. (nella specie, essendo stata respinta con sentenza passata in giudicato la domanda di risoluzione del contratto di Colonia parziaria proposta dal concedente per inadempimento del colono in ordine alla ripartizione dei frutti, il giudice del merito aveva rilevato la preclusione da giudicato relativamente alla istanza risarcitoria avanzata dal primo contro il secondo in un successivo giudizio sulla base dello stesso inadempimento. La S.C. ha confermato la decisione, enunciando il principio surriportato). (V 5887/78, mass n 395704; (V 4807/78, mass n 394497; (V 2709/76, mass n 381497).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)