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Sez. 2, Sentenza n. 4807 del 24/10/1978 (Rv. 394497 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI VERTENTI SULLO STESSO RAPPORTO GIURIDICO - DEFINIZIONE DI UNO DI ESSI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - PRECLUSIONE DEL RIESAME DEL PUNTO ACCERTATO E RISOLTO - CONDIZIONI - FINALITA DIVERSE DEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (ACCERTAMENTO NEL PRIMO GIUDIZIO DELLA PROPRIETA DELL'ATTORE SU DI UN CORTILE; RIGETTO DELLA DOMANDA DI CHIUSURA DI ALCUNE FINESTRE TRATTANDOSI DI LUCI; SUCCESSIVA DOMANDA DI RIDUZIONE DELLE LUCI ALLE DIMENSIONI DI LEGGE).*
Stato
decisa il 1978-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394497-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI VERTENTI SULLO STESSO RAPPORTO GIURIDICO - DEFINIZIONE DI UNO DI ESSI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - PRECLUSIONE DEL RIESAME DEL PUNTO ACCERTATO E RISOLTO - CONDIZIONI - FINALITA DIVERSE DEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (ACCERTAMENTO NEL PRIMO GIUDIZIO DELLA PROPRIETA DELL'ATTORE SU DI UN CORTILE; RIGETTO DELLA DOMANDA DI CHIUSURA DI ALCUNE FINESTRE TRATTANDOSI DI LUCI; SUCCESSIVA DOMANDA DI RIDUZIONE DELLE LUCI ALLE DIMENSIONI DI LEGGE).*

Allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento gia compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su di un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalita diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo. (nella specie, nel primo giudizio, essendosi accertata la proprieta dell'attore su di un cortile, era stata respinta la domanda di chiusura di alcune finestre che vi prospettavano, trattandosi non di vedute ma di luci; nel secondo giudizio, avendo lo stesso attore chiesto la riduzione delle luci alle dimensioni di cui all'art 901 cod civ, il giudice del merito aveva ritenuto di poter riesaminare la questione concernente la proprieta del cortile. La Corte ha cassato con rinvio, enunciando il principio di cui in massima). (V 2709/76, mass n 381497).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)