diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1177 del 04/02/1988 (Rv. 457402 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - VALUTAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE COME PIÙ GRAVE DI QUELLO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO E QUINDI PUNITO CON SANZIONE PIÙ SEVERA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A TIMBRATURA DEL CARTELLINO PER CONTO DI ALTRO DIPENDENTE, SPECIFICAMENTE PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO CON CORRELATIVA SANZIONE E RITENUTA NON ASSOGGETTABILE ALLA SANZIONE PREVISTA PIÙ IN GENERALE PER IL COMPIMENTO DI AZIONI DELITTUOSE.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457402-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - VALUTAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE COME PIÙ GRAVE DI QUELLO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO E QUINDI PUNITO CON SANZIONE PIÙ SEVERA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A TIMBRATURA DEL CARTELLINO PER CONTO DI ALTRO DIPENDENTE, SPECIFICAMENTE PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO CON CORRELATIVA SANZIONE E RITENUTA NON ASSOGGETTABILE ALLA SANZIONE PREVISTA PIÙ IN GENERALE PER IL COMPIMENTO DI AZIONI DELITTUOSE.*

Ove un determinato comportamento del lavoratore subordinato sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare, a cui corrisponda una sanzione di tipo conservativo, non può tale comportamento essere oggetto da parte del giudice di un'autonoma e più grave valutazione implicante l'adozione di una sanzione di carattere espulsivo, che sia prevista per una più ampia e generale figura di infrazione disciplinare, nella quale quel comportamento possa essere ricompreso, dovendo ritenersi che l'autonomia collettiva, nella specificazione e graduazione delle mancanze disciplinari, abbia compiuto la valutazione della gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore e meritevole pertanto di una più lieve sanzione, escludendolo dall'ambito della più generale figura di infrazione disciplinare e dalle più gravi conseguenze sanzionatorie. (nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva riconosciuto nel fatto commesso dal lavoratore, timbratura del cartellino per conto di altro dipendente, la corrispondente infrazione prevista dall'art. 54 lett. G del CCNL. 23 luglio 1979 per l'industria chimica e non quella dell'art. 55 del detto contratto per il compimento di azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro). (V 278/87, mass n 450024; (V 4247/85, mass n 441741).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)