Sez. L, Sentenza n. 5645 del 15/12/1989 (Rv. 464610 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO COME INFRAZIONE DETERMINANTE UNA SANZIONE DI TIPO CONSERVATIVO - VALUTAZIONE GIUDIZIALE DEL MEDESIMO COMPORTAMENTO COME IMPLICANTE UNA SANZIONE DI CARATTERE ESPULSIVO CORRISPONDENTE AD UNA INFRAZIONE RICOMPRENDENTE QUEL COMPORTAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO COME INFRAZIONE DETERMINANTE UNA SANZIONE DI TIPO CONSERVATIVO - VALUTAZIONE GIUDIZIALE DEL MEDESIMO COMPORTAMENTO COME IMPLICANTE UNA SANZIONE DI CARATTERE ESPULSIVO CORRISPONDENTE AD UNA INFRAZIONE RICOMPRENDENTE QUEL COMPORTAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Ove un determinato comportamento del lavoratore subordinato sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare, a cui corrisponda una sanzione di tipo conservativo, non può tale comportamento essere oggetto da parte del giudice di un'autonoma e più grave valutazione implicante l'adozione di una sanzione di carattere espulsivo che sia prevista per una più ampia e generale figura di infrazione disciplinare, nella quale quel comportamento possa essere ricompreso, dovendo ritenersi che l'autonomia collettiva, nella specificazione e graduazione delle mancanze disciplinari, abbia compiuto la valutazione della gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore e meritevole pertanto di una più lieve sanzione, escludendolo dall'ambito della più grave conseguenza sanzionatoria rappresentata dal licenziamento. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per irregolarità nella timbratura dei cartellini d'ingresso o di uscita perché tale fatto era sanzionato dall'art. 54 C.C.n.L. 23 luglio 1979 per i dipendenti di industrie chimiche del settore privato con l'applicazione di sanzioni conservative e solo in caso di recidiva con il licenziamento). (V 278/87, mass n 450024; (Conf 1177/88, mass n 457402).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)