Sez. L, Sentenza n. 4247 del 18/07/1985 (Rv. 441741 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - FUNZIONE - CARATTERE AFFLITTIVO - ESCLUSIONE - CODICE DISCIPLINARE - CONTENUTO - PROPORZIONATA CORRELAZIONE TRA LE SINGOLE IPOTESI DI INFRAZIONI E LE CORRISPONDENTI PREVISIONI SANZIONATORIE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE RELATIVA AL CODICE DISCIPLINARE CONTENUTO IN UN CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DELLA S.I.P..*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - FUNZIONE - CARATTERE AFFLITTIVO - ESCLUSIONE - CODICE DISCIPLINARE - CONTENUTO - PROPORZIONATA CORRELAZIONE TRA LE SINGOLE IPOTESI DI INFRAZIONI E LE CORRISPONDENTI PREVISIONI SANZIONATORIE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE RELATIVA AL CODICE DISCIPLINARE CONTENUTO IN UN CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DELLA S.I.P..*
Il potere disciplinare del datore di lavoro, previsto dall'art. 2106 cod. civ. e disciplinato quanto alla sua attuazione dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori, è diretto ad eliminare le conseguenze sull'ordinato svolgimento dell'attività lavorativa in azienda della inosservanza da parte del lavoratore degli obblighi che gli derivano dal contratto e dalla sua posizione giuridica di lavoratore subordinato e tende quindi a ripristinare la posizione direttiva del datore di lavoro nell'organizzazione dell'impresa di tal che le sanzioni disciplinari non hanno carattere afflittivo, bensì sono dirette ad assicurare la continuità dell'attività dell'impresa e l'ordinato svolgimento del rapporto. Consegue che il cosiddetto codice disciplinare, se da una parte non necessariamente deve contenere una precisa e sistematica previsione delle singole infrazioni, delle loro varie graduazioni e delle corrispondenti sanzioni, d'altra parte deve riprodurre una proporzionata correlazione tra le singole ipotesi di infrazioni, sia pure di carattere schematico e non dettagliato con la predeterminazione delle varie possibili condotte illecite, e le corrispondenti previsioni sanzionatorie, anche se suscettibili di discrezionale attuazione ed adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze del lavoratore. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che fosse privo dei precisati criteri di gradualità e di correlazione tra mancanze e sanzioni il codice disciplinare contenuto nel C.C.n.L. 22 giugno 1978 per i dipendenti della S.i.P. giacché l'art. 19 elencava soltanto i doveri del lavoratore nell'espletamento delle sue mansioni e l'art. 20 conteneva l'indicazione delle varie sanzioni condizionandone la relativa applicazione unicamente alla generica gravità della Mancanza del lavoratore). (V 3449/84, mass n 435465; (V 2369/82, mass n 420254; (V 1717/78, mass n 391131).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 22/06/1978 num. 19, Contr. Coll. 22/06/1978 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)