Sez. 2, Ordinanza n. 6252 del 09/02/2006 Cc. (dep. 16/02/2006) Rv. 233857 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Divieto di contestazione "a catena" - Associazione per delinquere - Applicazione di custodia cautelare per il reato fine - Successiva misura per il delitto associativo - Persistenza dell'adesione al sodalizio dopo la applicazione della prima misura - Retrodatazione dei termini di durata - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di divieto di contestazione "a catena", qualora, disposta la custodia cautelare per un reato-fine dell'associazione per delinquere, venga emessa nei confronti dell'imputato una ulteriore misura in relazione a tale ultimo reato, la decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare non va retrodatata ai sensi dell'art. 297, comma terzo cod. proc. pen., qualora la partecipazione all'attività associativa, benché risalente ad epoca antecedente all'esecuzione della prima misura, sia perdurata, nonostante la privazione della libertà, sino al momento dell'emissione della seconda ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)