Sez. 2, Sentenza n. 3382 del 02/08/1977 (Rv. 386937 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - OSSERVANZA DI SPECIFICHE RICHIESTE O DIRETTIVE DAL COMMITTENTE - DANNI A TERZI - RESPONSABILITA DELLO APPALTATORE - PERSISTENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - OSSERVANZA DI SPECIFICHE RICHIESTE O DIRETTIVE DAL COMMITTENTE - DANNI A TERZI - RESPONSABILITA DELLO APPALTATORE - PERSISTENZA.*
L'autonomia e la conseguente responsabilita dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera non vengono meno per il fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o direttive del committente, non essendo tale circostanza idonea a trasformarlo in un nudus minister di quest'ultimo, e non essendo, comunque, egli tenuto a seguire supinamente direttive che importino lesioni di diritti assoluti di terzi, ai quali non puo pertanto opporre di aver cagionato il danno nell'esecuzione degli obblighi assunti verso il committente con il contratto di appalto. (Conf 266/70, mass n 345126; (Conf 2559/71, mass n 353620).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)