Sez. 2, Sentenza n. 1166 del 03/02/2000 (Rv. 533398 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Produzione dell'autorizzazione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Effetto retroattivo - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione a stare in giudizio necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, in quanto concernente la "legitimatio ad processum" può intervenire o essere prodotta anche nel corso del giudizio ed ha in questa ipotesi efficacia convalidante dell'attività processuale precedentemente svolta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)