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Sez. 2, Sentenza n. 26009 del 23/12/2010 (Rv. 615349 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Capacità processuale - Attestazione - Documenti attestanti detta capacità - Termine per l'allegazione - Udienza di discussione - Conseguente sanatoria dell'attività precedente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615349-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione i documenti diretti ad attestare la capacità processuale della parte, necessaria per la proposizione del relativo ricorso o del controricorso, devono essere allegati entro il termine ultimo costituito dalla celebrazione dell'udienza di discussione, rimanendo in tal caso convalidata con effetto retroattivo l'attività processuale svolta in precedenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)