Sez. 2, Sentenza n. 26009 del 23/12/2010 (Rv. 615349 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Capacità processuale - Attestazione - Documenti attestanti detta capacità - Termine per l'allegazione - Udienza di discussione - Conseguente sanatoria dell'attività precedente - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione i documenti diretti ad attestare la capacità processuale della parte, necessaria per la proposizione del relativo ricorso o del controricorso, devono essere allegati entro il termine ultimo costituito dalla celebrazione dell'udienza di discussione, rimanendo in tal caso convalidata con effetto retroattivo l'attività processuale svolta in precedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)