Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 931 del 16/01/2009 (Rv. 606418 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atti di società - Aumento di capitale mediante conferimento di beni di qualsiasi natura - Mancata esecuzione della delibera - Imposta proporzionale - Applicazione - Questioni - Sufficienza della sola delibera, ovvero necessità dell'esecuzione del conferimento - Responsabilità solidale del pubblico ufficiale rogante l'atto - Preclusione della dichiarazione incidentale di nullità dell'atto ex art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), della direttiva 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE - Rimessione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, e con riguardo ad un aumento di capitale sottoscritto mediante conferimento di azioni di altra società, e rimasto ineseguito per non avere il conferente la disponibilità dei titoli, ma tassato dall'ufficio, ai sensi dell'art. 4, lett. a, n. 5 della Tariffa I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo "pro tempore" vigente, anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 488 del 1999), con l'aliquota proporzionale dell'1%, con l'emissione di avviso di liquidazione, previa qualifica dell'imposta come principale, nei confronti della società beneficiaria dell'aumento e del notaio rogante, quale soggetto solidalmente obbligato ex art. 57 del d.P.R. cit., vanno rimesse alla Corte di giustizia delle Comunità europee, affinché si pronunci in via pregiudiziale, le seguenti questioni: a) se l'art. 4, comma 1, lettera c), della direttiva 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, secondo cui è sottoposto all'imposta sui conferimenti l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, debba essere interpretato nel senso che va assoggettato ad imposta l'effettivo conferimento e non la mera delibera di aumento di capitale rimasta sostanzialmente ineseguita; b) se l'art. 4, comma 1, lettera c), della direttiva 69/335/CE debba essere interpretato nel senso che l'imposta deve gravare esclusivamente sulla società conferitaria e non anche sul pubblico ufficiale che redige o riceve l'atto; c) se in ogni caso siano conformi al principio di proporzionalità i mezzi di difesa offerti dalla normativa italiana al pubblico ufficiale, tenuto conto che l'art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986 dispone l'irrilevanza della nullità o annullabilità della delibera di aumento di capitale e consente di ottenere il rimborso dell'imposta pagata solo a seguito di sentenza civile di nullità o annullamento passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Legge 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)