Sez. 2, Sentenza n. 5915 del 15/06/1999 (Rv. 527489 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI | Cause inscindibili o tra loro indipendenti - Notifica della sentenza nei confronti di una sola parte - Decorrenza del termine di impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI
Il principio secondo cui nei processi con pluralità di parti il termine per l'impugnazione decorre nei confronti di tutte dalla notificazione della sentenza da chiunque effettuata, trova applicazione quando la decisione incida su di un unico rapporto giuridico sostanziale o ricorrono altre ipotesi di litisconsorzio necessario e non anche quando la sentenza consti di più capi di pronuncia indipendenti tra loro e relativi ad oggetti diversi i quali interessino solo alcune delle parti in causa, nel qual caso il termine per impugnare non decorre unitariamente per tutti, ma distintamente dalla data delle singole notificazioni per ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre fra le parti fra cui non vi è stata notificazione si applica la regola della impugnabilità entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)