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Sez. 3, Sentenza n. 6514 del 19/07/1996 (Rv. 498638 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI | Cause inscindibili o tra loro dipendenti - Notifica della sentenza nei confronti di una sola parte - Decorrenza del termine d'impugnazione anche nei confronti della altre parti - Pluralità di cause riunite per motivi contingenti - Termine per impugnare - Decorrenza dalle singole notifiche.
Stato
decisa il 1996-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498638-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI

Il principio secondo cui la notifica della sentenza nei confronti di una sola parte segna l'inizio del termine per proporre impugnazione anche nei confronti di tutte le altre si applica nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti quando la controversia concerna un unico rapporto. Quando, invece, piu cause sono state riunite in un unico processo per motivi contingenti, ma si sarebbero potute trattare separatamente, il termine decorre dalle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)