Sez. 1, Sentenza n. 6776 del 26/07/1996 (Rv. 498799 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Processi industriali elettrochimici ed elettromagnetici - Energia elettrica impiegata nel procedimento - Addizionale all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
L'energia elettrica, impiegata come elemento indispensabile del processo produttivo da un opificio industriale operante nel settore dei processi industriali elettrochimici ed elettromagnetici, non è soggetta alla addizionale all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 e dell'art. 4 del D.L. 30 settembre 1989 n. 332, essendo ciò escluso, con efficacia retroattiva, dalle disposizioni di interpretazione autentica contenute nell'art. 6 del D.L. 27 dicembre 1994 n. 719 e nell'art. 4 del D.L. 28 giugno 1995 n. 250.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20, Decreto Legge 30/09/1989 num. 332 art. 4, Legge 27/11/1989 num. 384 CORTE COST., Decreto Legge 27/12/1994 num. 719 art. 6, Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)