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Sez. 1, Sentenza n. 4565 del 06/05/1998 (Rv. 515147 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici - Energia elettrica utilizzata come materia prima - Addizionale all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515147-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

L'energia elettrica, utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, non è soggetta alla addizionale alla imposta erariale sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988 n. 511, convertito in legge 27 gennaio 1989 n. 20, ed all'art. 4 del D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito in legge 27 novembre 1989 n. 384, essendo ciò escluso, con efficacia retroattiva, dalla disposizione di interpretazione autentica contenuta nell'art. 4 del D.L. 28 giugno 1995 n. 250, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995 n. 349.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20, Decreto Legge 30/09/1989 num. 332 art. 4, Legge 27/11/1989 num. 384 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 4, Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)