Sez. 3, Sentenza n. 44249 del 27/10/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 232756 - 01
FINANZE E TRIBUTI - SPIRITI | Deficienze od eccedenze di prodotto rinvenute nel deposito fiscale - Prodotti denaturati - Disposizione di cui all'art. 47 D.Lgs. n.504 del 1995 - Applicabilità.
FINANZE E TRIBUTI - SPIRITI
La fattispecie di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 504 del 1995 prevede sanzioni penali in caso siano rinvenute in un deposito fiscale deficienze od eccedenze di prodotto soggetto al pagamento dell'accisa ed anche deficienze ed eccedenze di prodotti denaturati, in quanto lo scopo della norma è evitare che il titolare di un deposito di alcol denaturato, o di prodotto esente da imposta, introduca e commerci un prodotto non esente; pertanto il prodotto che risulta mancante si presume comunque sottratto al pagamento dell'accisa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)