Sez. 3, Sentenza n. 5448 del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258728 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Reato di cui all'art. 47 D.Lgs. n. 504 del 1995 - Deficienze o eccedenze di prodotto rinvenute nel deposito fiscale - Modalità di accertamento - Soglia di tolleranza prevista dall'art. 18 D.M. n. 153 del 2001 - Applicabilità agli additivi da usare come combustibile o carburante - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI
Al fine di accertare la configurabilità del reato previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 504 del 1995 (deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa), il particolare metodo di calcolo di cui all'art. 18, comma ottavo, del D.M. 27 marzo 2001, n. 153, che prevede l'applicazione di una percentuale di tolleranza nei depositi rispetto alla giacenza di magazzino, è riferibile solo ai depositi fiscali di birra, alcol etilico e di prodotti alcolici intermedi, ma non anche agli additivi destinati ad essere usati come combustibile o carburante, non sussistendo i presupposti per il ricorso all'analogia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 47, Decr. Minist. Finanze 27/03/2001 num. 153 art. 18 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)