Sez. 3, Sentenza n. 39638 del 28/09/2007 Ud. (dep. 26/10/2007) Rv. 238006 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Reato di cui all'art. 47 D.Lgs. n. 504 del 1995 - Deficienze nel deposito di prodotti soggetti ad accisa - Possibilità di eseguire il calcolo della deficienza in misura superiore al 10% oltre il calo consentito su tutti i depositi fiscali della ditta sottoposta a verifica - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI
Al fine di accertare la configurabilità o meno del reato previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa), il calcolo della deficienza di entità superiore al dieci per cento oltre il calo consentito deve essere effettuato sul singolo deposito e non sul complesso di tutti i depositi fiscali rientranti nella disponibilità della ditta sottoposta a verificazione. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il riferimento testuale al termine singolare "deposito" contenuto nella rubrica della citata disposizione, trova conforto nell'esigenza di un controllo specifico e capillare dell'amministrazione dello Stato in ordine alla quantità del carburante posseduto dall'utente ai fini del pagamento dell'imposta dovuta).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 47 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)