Sez. 6, Sentenza n. 3346 del 11/07/1994 Cc. (dep. 05/11/1994) Rv. 200062 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Applicazione provvisoria | Sussistenza di gravi indizi - Necessità - Limiti - Fattispecie: estradizione per la Germania.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Applicazione provvisoria
Tra le condizioni richieste per l'arresto provvisorio previsto dall'art. 715 c.p.p. e dall'art. 16 della convenzione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non vi è anche quella sussistenza dei gravi indizi di reità: tale condizione è richiesta, per il combinato disposto dell'art. 714 comma terzo e dell'art. 705 comma primo c.p.p. solo quando tra le parti interessate non esista convenzione ovvero quando questa esista e la imponga espressamente. (Principio affermato in tema di arresto provvisorio disposto in Italia per fini estradizionali di cittadino tedesco).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)