Sez. 1, Sentenza n. 4407 del 14/09/1995 Cc. (dep. 04/10/1995) Rv. 202382 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Condizioni | Decisione favorevole all'estradizione - Requisito dei gravi indizi di colpevolezza - Necessità anche in presenza di una convenzione internazionale, salvo che questa espressamente lo escluda - Insussistenza di detta condizione nel Trattato di estradizione fra Italia e U.S.A..
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Condizioni
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia di sentenza favorevole da parte della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., presuppone la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche nel caso in cui esista una convenzione internazionale, salvo che quest'ultima contenga, in proposito, una espressa deroga; ciò che non si verifica nel trattato in materia di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, richiedendo anzi l'art. 10, comma terzo, lett. b), del suddetto trattato: "una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che forniscano una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Legge 26/05/1984 num. 225 art. 10 com. 3 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)