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Sez. 1, Sentenza n. 26414 del 18/06/2002 Cc. (dep. 11/07/2002) Rv. 222444 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto per ufficiali e agenti di p.g. - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222444-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

L'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 della legge 1 marzo 2001 n. 63, limita il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al solo contenuto di dichiarazioni acquisite con le specifiche modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) cod. proc. pen., prescrivendo che, negli altri casi, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 195; e tali altri casi non possono essere altri che quelli nei quali la polizia giudiziaria, attesa l'eccezionalità e l'urgenza della situazione, abbia acquisito le dichiarazioni in questione dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fossero state utilizzate, ai fini dell'emissione di una misura cautelare, talune annotazioni di servizio nelle quali si riferiva il contenuto delle dichiarazioni rese, nell'immediatezza di un fatto omicidiario, dai prossimi congiunti della vittima, i quali si erano poi rifiutati di confermarle a verbale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)