Sez. 1, Sentenza n. 790 del 27/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212753 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale - Limiti in cui è ammessa - Indicazione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
In materia di esecuzione, la procedura di cui all'art. 674 cod. proc. pen. consente la revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione solo nelle ipotesi previste dall'art. 168, primo comma, n. 1 e 2, cod. pen., e non anche nell'ipotesi, del tutto diversa, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 164 stesso codice. E invero l'eventuale illegittima applicazione del beneficio, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., può costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione, e non anche causa di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza passata in giudicato, giacché, in caso contrario, la richiesta al giudice dell'esecuzione si trasformerebbe in ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione, non previsto dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)