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Sez. 2, Sentenza n. 11869 del 08/02/2017 Cc. (dep. 10/03/2017) Rv. 269689 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rigetto dell'istanza di revoca di sequestro preventivo - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269689-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato il ricorso proposto come appello e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Decreto Legisl. 14/01/1991 num. 12 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)