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Sez. 6, Ordinanza n. 26232 del 11/06/2013 Cc. (dep. 14/06/2013) Rv. 256814 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rigetto dell'istanza di revoca di sequestro preventivo - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256814-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato il ricorso proposto come appello e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)