Sez. 5, Sentenza n. 23629 del 19/02/2018 Cc. (dep. 25/05/2018) Rv. 273281 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Causa di ricusazione del giudice prevista dall'art. 37, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. - Applicabilità in caso di valutazioni espresse dal giudice in un giudizio penale - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Non è applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un giudizio penale (Fattispecie i cui i giudici ricusati avevano fatto parte del collegio che aveva condannato il ricorrente per il delitto di associazione mafiosa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)