Sez. 1, Sentenza n. 43081 del 27/05/2016 Cc. (dep. 12/10/2016) Rv. 268665 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Causa di ricusazione del giudice prevista dall'art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. - Applicabilità in caso di valutazioni espresse dal giudice in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Non è applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. (Fattispecie relativa alla presentazione di un'istanza di ricusazione di un componente del collegio incaricato dell'impugnazione di una misura di prevenzione che aveva già espresso considerazioni sulla posizione del proposto, in ordine al medesimo fatto, in altro precedente procedimento di prevenzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)