Sez. 1 - , Ordinanza n. 3914 del 16/02/2018 (Rv. 647234 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di intermediazione finanziaria - Risarcimento del danno - Nesso di causalità - Onere della prova - Violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario - Rilievo probatorio presuntivo - Condizioni.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativo delineato dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)