diritto.io

Sez. 6 - 5, Decreto n. 14504 del 10/07/2015 (Rv. 635971 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Nuovi investimenti in aree svantaggiate - Agevolazione di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Presupposti - Dismissione o cessione a terzi, entro il quinto anno successivo, del nuovo investimento - Acquisto nello stesso periodo di imposta di bene della stessa categoria - Conservazione del credito di imposta - Presupposti - Requisito della novità - Necessità.
Stato
decisa il 2015-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635971-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, concesse mediante credito d'imposta, l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, considera bene oggetto dei benefici fiscali solo quello che presenta il requisito della "novità", tenuto conto della "ratio legis" d'incentivare il rinnovo tecnologico dell'attività d'impresa, sicché anche nell'ipotesi di cui al comma 7 della predetta disposizione, che prevede la dismissione di detto bene entro il quinto periodo d'imposta successivo e la sua sostituzione, nel medesimo periodo d'imposta, con altro della stessa categoria, va escluso dall'agevolazione il bene a qualunque titolo già utilizzato dal cedente o da un terzo, atteso che, altrimenti, si potrebbe eludere la normativa tramite l'acquisto di un bene provvisto dei requisiti necessari e la sua successiva rivendita e sostituzione con bene carente degli stessi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)