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Sez. 1, Sentenza n. 481 del 20/01/1998 (Rv. 511752 - 01)

SPESE DI SPEDALITÀ - RIVALSA (RICOVERATI ABBIENTI E LORO CONGIUNTI) - OBBLIGATI - IN GENERE | Spese sostenute dal Comune per "ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà" - Diritto di rivalsa del Comune nei confronti del ricoverato o dei soggetti obbligati alla prestazione alimentare - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511752-01

SPESE DI SPEDALITÀ - RIVALSA (RICOVERATI ABBIENTI E LORO CONGIUNTI) - OBBLIGATI - IN GENERE

L'art. 1 della legge n. 1580 del 1931 (che regola la rivalsa delle spese di ricovero sostenute dai Comuni in favore di coloro "che non si trovino in condizioni di povertà"), in vigore anche dopo l'emanazione della legge n. 833 del 1978, è applicabile all'ipotesi di servizio socio - assistenziale reso a domanda, con anticipazione degli oneri da parte del Comune e con il diritto dell'Ente di agire direttamente nei riguardi del ricoverato (sulla base della convenzione stipulata e nei limiti statuiti in attuazione delle norme regionali, tra cui, nella specie, le leggi Regione Piemonte n. 20 del 1982 e n. 12 del 1988) e o, in via di rivalsa, nei riguardi di coloro che sarebbero stati obbligati alla prestazione alimentare (ex artt. 433 e 437 cod. civ.) durante il periodo della degenza (nella specie, i figli).

Riferimenti normativi: Legge 03/12/1931 num. 1580 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 23/08/1982 num. 20 art. 33, Legge Reg. Piemonte 07/03/1988 num. 12 art. 12, Cod. Civ. art. 433, Cod. Civ. art. 437

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)