Sez. 5, Ordinanza n. 19675 del 27/09/2011 (Rv. 619316 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Avviso di pagamento - Indicazione dell'autorità alla quale proporre ricorso e del termine per impugnare ex art. 3 legge n. 241 del 1990 - Omissione - Nullità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Regime dell'errore scusabile - Applicabilità - Fattispecie posteriore alla vigenza dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
La mancata indicazione nell'avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell'atto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)