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Sez. U - , Ordinanza n. 11219 del 24/04/2019 (Rv. 653602 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Provvedimento in materia di acque pubbliche - Erronea indicazione dell'autorità alla quale proporre ricorso e del termine per impugnare ex art. 3 della l. n. 241 del 1990 - Regime dell'errore scusabile - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653602-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazione di un atto nella materia delle acque pubbliche, l'errata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, è idonea ad ingenerare un errore scusabile che dà diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 37 del c.p.a., richiamato per il processo dinanzi al TSAP dall'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, senza che rilevi l'introduzione dell'istituto della "translatio iudici", in quanto, in un sistema di tutela complesso, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate nonchè dall'esistenza di brevi termini di decadenza per talune e non per altre, sussiste l'esigenza di dare massima effettività al diritto di difesa, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost. (Fattispecie in cui il ricorso innanzi al TSAP, in presenza di una errata indicazione del TAR come giudice munito di giurisdizione, era stato proposto dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1993).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 11/11/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Regio Decr. 11/11/1933 num. 1775 art. 208, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11, Decreto Legisl. 02/07/1990 num. 104 art. 37, Costituzione art. 24, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)