Sez. F, Ordinanza n. 30047 del 27/07/2010 Cc. (dep. 29/07/2010) Rv. 247813 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Misure cautelari - Pericolo di fuga - Motivazione - Indicazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato d'arresto europeo, l'obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l'emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 9, comma quinto, L. 22 aprile 2005, n. 69, deve assumere connotati di concretezza ed essere plausibilmente argomentato su un ragionevole giudizio prognostico, mediante l'indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale, nella quale il pericolo di fuga era stato desunto, tra l'altro, dal mancato consenso alla consegna).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)