Sez. 6, Sentenza n. 4052 del 15/01/2008 Cc. (dep. 25/01/2008) Rv. 238393 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Misure cautelari - Pericolo di fuga - Motivazione - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, l'obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l'emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 9, comma quinto L. 22 aprile 2005, n. 69, deve assumere connotati di concretezza ed essere plausibilmente argomentato su un ragionevole e accettabile giudizio prognostico, che può essere illustrato mediante l'indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di custodia in carcere, nella quale il pericolo di fuga era stato motivato sulla mera "capacità della persona richiesta di allontanarsi verso Paesi esteri").
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)