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Sez. 3, Sentenza n. 23319 del 09/02/2016 Cc. (dep. 06/06/2016) Rv. 267061 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Pericolo di fuga - Valutazione in concreto - Nozione.
Stato
decisa il 2016-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267061-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale a fini estradizionali, deve essere motivatamente fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando, quale il possesso da parte di questo di un falso documento d'identità, valido ai fini dell'espatrio. (In motivazione, la Corte ha precisato che mentre il possesso di documenti falsi, validi ai fini dell'espatrio, costituisce circostanza utilmente valutabile ai fini del pericolo di fuga, non lo è il mero possesso di un passaporto valido non accompagnato da ulteriori circostanze sintomatiche di un effettivo e reale intento di sottrarsi alla misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Cod. Pen. art. 719 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)