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Sez. 1, Sentenza n. 223 del 10/01/1981 (Rv. 410631 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410631-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La preclusione derivante dal giudicato formatosi in altro processo fra le medesime parti (cosiddetto giudicato esterno) integra una eccezione in senso stretto, la quale va ritualmente dedotta dalla parte interessata davanti al giudice del merito e non puo essere proposta per la prima volta in Sede di legittimita. (Conf 2013/80, mass n 405647; (Conf 274/79, mass n 396349; (Conf 124/78, mass n 389419).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)