Sez. 1, Sentenza n. 1725 del 22/02/1994 (Rv. 485410 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - In genere | Cosiddetta occupazione appropriativa - Suolo occupato - Irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica - Configurabilità prima dell'ultimazione dei lavori - Condizioni.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - In genere
In tema di cosiddetta occupazione appropriativa, l'irreversibile destinazione del suolo occupato alla realizzazione dell'opera pubblica, che segna il momento di consumazione dell'illecito estintivo-acquisitivo del diritto di proprietà ed il "dies a quo" della prescrizione del diritto del privato al risarcimento dei danni, si realizza non con l'effettiva destinazione dell'immobile ai fini di interesse pubblico come parte integrante dell'opera pubblica, bensì, anche prima dell'ultimazione dei lavori, allorché il terreno abbia subito una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma, in un bene nuovo e diverso costituito dall'opera pubblica, il cui carattere e la cui destinazione derivano dalla dichiarazione di pubblica utilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)